Art. 4
Modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di operatore qualificato per i beni culturali.
In vigore dal 16 dic 2001
1. L'articolo 8 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, è sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Collaboratore restauratore di beni culturali). - 1. Agli effetti del presente regolamento, per collaboratore restauratore di beni culturali si intende:
a) colui che ha conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma di Accademia di Belle Arti con insegnamento almeno triennale in restauro;
b) colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;
2. Per collaboratore restauratore di beni culturali s'intende altresì colui che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ha svolto lavori di restauro di beni mobili di interesse storico, artistico o archeologico, o di superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, anche in proprio.
L'attività svolta è dimostrata con dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificata dall'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dall'autorità preposta alla tutela dei beni oggetto del lavoro.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2001-10-24;420#art-4