Art. 1
Modifiche all'articolo 5 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di idoneità organizzativa.
In vigore dal 16 dic 2001
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e, in particolare, l'articolo 8, comma 11-sexies, che demanda al Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, recante il regolamento concernente la qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici;
Visto il proprio decreto 3 agosto 2000, n. 294, recante il regolamento concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici;
Ritenuto di dover apportare alcune modificazioni allo stesso decreto n. 294/2000, tenuto conto anche degli effetti prodottisi in sede di prima applicazione;
Sentito il Ministro dei lavori pubblici, che ha espresso il proprio parere con la nota prot. 918/314/13 dell'8 maggio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2001;
Udito il parere dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici espresso in data 13 settembre 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 2679 del 9 ottobre 2001;
Adotta
il seguente regolamento:
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Modifiche all' del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di idoneità organizzativa.
1. All' del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
a) al comma 1, le parole "operatori qualificati" e "cinquanta" sono sostituite rispettivamente con le parole "collaboratori restauratori di beni culturali" e "quaranta";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, l'idoneità organizzativa dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali, come definite dal presente regolamento, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al venti e al trenta per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OS2 di cui all'allegato A del decreto n. 34, realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione.";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I restauratori e i collaboratori restauratori di beni culturali di cui al comma 1 devono avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'impresa ovvero, nel limite del trenta per cento del loro numero complessivo, un rapporto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, in entrambi i casi di durata non inferiore a un anno.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2001-10-24;420#art-1