Art. 3

Modifiche all'articolo 7 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di restauratore di beni culturali.

In vigore dal 16 dic 2001
1. L'articolo 7 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, è sostituito dal seguente: "Art. 7 (Restauratore di beni culturali). - 1. Ai fini del presente regolamento, nonché ai fini di cui all'articolo 224 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per restauratore di beni culturali si intende colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di durata non inferiore a quattro anni, ovvero un diploma di laurea universitaria specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico. 2. Per restauratore di beni culturali s'intende altresì colui che alla data di entrata in vigore del presente regolamento: a) ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni e ha svolto attività di restauro dei beni stessi, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata da parte dell'autorità preposta alla tutela del bene o della superficie decorata, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante, e comunque non inferiore a due anni; b) ha svolto attività di restauro dei beni predetti, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, per non meno di otto anni, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni sui quali è stato eseguito il restauro; c) ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ovvero ha svolto attività di restauro di beni mobili o superfici decorate per un periodo almeno pari a quattro anni, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità di tutela, ove ne venga accertata l'idoneità o venga completato il percorso formativo secondo modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro il 31 dicembre 2001.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2001-10-24;420#art-3

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