Art. 6
Entrata in vigore e disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 16 mar 2002
Entrata in vigore e
disposizioni transitorie e finali
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. L'assegno di maternità di cui al titolo III del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, relativo alle nascite, agli affidamenti preadottivi e alle adozioni senza affidamento avvenuti fino alla data del 30 giugno 2001, è concesso ed erogato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto medesimo, vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Restano, in ogni caso, salvi i provvedimenti di concessione disposti fino alla data del 22 agosto 2001.
3. Per le domande di concessione dell'assegno per il nucleo familiare di cui al titolo III del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, relative all'anno 2001, e presentate nel corso del medesimo anno prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ed ancora in corso di valutazione, i comuni provvedono a richiedere agli interessati la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all' del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, in sostituzione della dichiarazione eventualmente già presentata, al fine di procedere ad un'istruttoria che tenga conto delle norme del presente regolamento.
Restano, comunque, salvi i provvedimenti di concessione disposti fino alla data del 22 agosto 2001. I provvedimenti di concessione già disposti sono revocati, ovvero sono modificati sulla base della nuova dichiarazione presentata.
4. Qualora le domande di assegno per il nucleo familiare, presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, siano state rigettate per mancanza del requisito relativo alla presenza nella famiglia anagrafica del genitore richiedente di tre propri figli minori e il diniego del comune sia stato comunicato oltre la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ovvero nei trenta giorni precedenti la scadenza di detto termine, e dagli atti del procedimento risulti che l'altro genitore dei tre figli minori faceva parte dello stesso nucleo familiare ai fini ISE ed aveva i requisiti personali per la concessione del beneficio, il comune può provvedere a detta concessione, a condizione che il genitore avente diritto ne faccia richiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. La misura dell'assegno è comunque stabilita sulla base della situazione economica dichiarata dal soggetto che ha presentato la prima domanda. Alle medesime condizioni, l'eventuale irregolare erogazione dell'assegno che sia avvenuta in favore del genitore non avente diritto non comporta revoca del provvedimento, se il genitore avente diritto lo consente entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. In via di prima applicazione, per l'assegno per il nucleo familiare relativo all'anno 2001, i soggetti che siano cessati dal diritto a proporre domanda prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per il venir meno del requisito della presenza dei tre figli minori nella famiglia anagrafica, possono ugualmente proporre domanda, per il periodo in cui il suddetto requisito si è verificato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6. Al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, sono apportate le seguenti modifiche di riferimenti normativi:
a) all'articolo 7, comma 4, le parole: "ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445";
b) all'articolo 13, comma 4, le parole: "a norma della legge n. 15 del 1968 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000";
c) all'articolo 13, comma 6, le parole: "a norma della legge n. 15 del 1968 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000";
d) all'articolo 14, comma 3, le parole: "a norma della legge n. 15 del 1968" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 maggio 2001
Il Ministro per la solidarietà sociale
Turco
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Salvi
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 11, foglio n. 187
Le tue annotazioni
Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri.ministro.solidarieta.sociale:decreto:2001-05-25;337#art-6