Art. 2
Disposizioni sull'assegno per il nucleo familiare
In vigore dal 22 ago 2001
1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, dopo le parole: "ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,", sono aggiunte le seguenti: "e successive modificazioni,".
2. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, è sostituito dal seguente:
"2. La domanda è presentata al comune di residenza da uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali egli esercita la potestà genitoria. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi; in tale ultimo caso, si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 10.".
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, è aggiunto, in fine, il seguente:
"5-bis. Nel caso in cui la domanda è proposta dal genitore che risulta nello stesso nucleo familiare dei tre minori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, e che, tuttavia, non possiede i requisiti soggettivi e familiari di cui al presente articolo, il comune competente può provvedere a concedere l'assegno in favore dell'altro genitore componente il medesimo nucleo familiare che risulti averne diritto, se questi manifesta la sua disponibilità a ricevere l'assegno entro e non oltre il termine ordinario di presentazione della domanda, ovvero, se più favorevole, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione al primo genitore richiedente del rigetto della sua domanda.".
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