Art. 5
Calcolo dei benefici
In vigore dal 22 ago 2001
1. Al punto 2 dell'allegato A al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, le parole da "Il valore dell'indicatore della situazione economica" fino alle parole "si osserva la seguente procedura di calcolo" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si osservano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e dei relativi decreti attuativi; ai fini della determinazione della misura degli assegni, si osserva la seguente procedura di calcolo:".
2. Alla lettera G del numero 1 del punto 2 dell'allegato A al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, l'espressione "F - (26 x C)" è sostituita dalla seguente: "F - (13 x C)".
3. Alla lettera I del numero 1 del punto 2 dell'allegato A al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, l'espressione "(F - A)/26" è sostituita dalla seguente: "(F - A)/13".
Storico versioni
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