Art. 4

Potestà concessiva dell'INPS

In vigore dal 22 ago 2001
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 18 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, è aggiunto, in fine, il seguente: "7-bis. Ai sensi dell'articolo 80, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la potestà concessiva è esercitata dall'INPS dalla data di stipula degli accordi ivi previsti; in tal caso, le disposizioni del presente articolo si applicano all'INPS in quanto compatibili.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:presidenza.consiglio.ministri.ministro.solidarieta.sociale:decreto:2001-05-25;337#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo