Art. 4
Potestà concessiva dell'INPS
In vigore dal 22 ago 2001
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 18 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, è aggiunto, in fine, il seguente:
"7-bis. Ai sensi dell'articolo 80, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la potestà concessiva è esercitata dall'INPS dalla data di stipula degli accordi ivi previsti; in tal caso, le disposizioni del presente articolo si applicano all'INPS in quanto compatibili.".
Storico versioni
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