Art. 1
Disciplina dell'ISE
In vigore dal 22 ago 2001
IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
e con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati ed integrati, da ultimo, dall'articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 21 dicembre 2000, n. 452;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. DAS/253/UL/704 del 25 maggio 2001, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
.
Disciplina dell'ISE
1. L'articolo 9 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 dicembre 2000, n. 452, di seguito indicato come decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, è sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Disciplina dell'ISE). - 1. A decorrere dall'anno 2001, per l'assegno per i nuclei familiari con tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, da erogarsi per il medesimo anno 2001, si applica la disciplina dell'indicatore della situazione economica (ISE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e ai relativi decreti attuativi.
2. La disciplina dell'ISE di cui al comma 1 si applica altresì per l'assegno di maternità di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti in data non anteriore al 1o luglio 2001.".
2. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, le parole: "secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 109 del 1998, e dei relativi decreti attuativi" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri.ministro.solidarieta.sociale:decreto:2001-05-25;337#art-1