Art. 4
Convocazioni
In vigore dal 8 ago 2001
1. Il Consiglio è convocato dal presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre membri del Consiglio stesso.
2. La convocazione del Consiglio è comunicata ai componenti almeno dieci giorni prima della prevista riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:2001-05-24;302#art-4