Art. 1
Composizione
In vigore dal 8 ago 2001
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e, in particolare, l'articolo 8, che, al comma 8, prevede che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinate le modalità di funzionamento del Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della richiamata legge n. 400/1998 (nota n. 14774 del 31 marzo 1999);
Adotta
il seguente regolamento:
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Composizione
1. Il Consiglio interministeriale, istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, è composto:
a) dal direttore generale della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di presidente;
b) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
c) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
d) da un rappresentante del Ministero dell'ambiente;
e) da un rappresentante del Ministero della difesa;
f) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
g) da un rappresentante del Ministero della sanità;
h) da un rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione;
i) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile;
j) da un rappresentante dell'ANPA.
2. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, può delegare l'esercizio delle funzioni al vice direttore generale della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Per l'esame di particolari problemi, il Presidente può istituire gruppi di lavoro; in particolare, possono essere chiamati a far parte dei gruppi stessi rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica.
4. Per l'esame di particolari problemi, il presidente può chiamare a far parte del Consiglio esperti designati da pubbliche amministrazioni, che partecipano alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.
5. I gruppi di lavoro vengono, di norma, istituiti per l'esame di provvedimenti sottoposti al parere del Consiglio. Nei gruppi di lavoro, composti da membri del Consiglio stesso, sono presenti i rappresentanti delle amministrazioni di volta in volta interessate alla emanazione dei decreti previsti dal decreto legislativo n. 230/1995. Fa parte di ciascun gruppo di lavoro un segretario del Consiglio, di cui all'.
6. Il coordinatore di ciascun gruppo viene nominato dal presidente del Consiglio interministeriale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:2001-05-24;302#art-1