Art. 4 · Convocazioni

Art. 4

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Convocazioni

In vigore dal 8 ago 2001
1. Il Consiglio è convocato dal presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre membri del Consiglio stesso. 2. La convocazione del Consiglio è comunicata ai componenti almeno dieci giorni prima della prevista riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno.
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:2001-05-24;302#art-4