Art. 5

Modalità di funzionamento

In vigore dal 8 ago 2001
1. Le sedute del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente o chi ne fa le veci. 2. I pareri del Consiglio sono adottati a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. 3. I pareri del Consiglio sono adottati con voto palese. 4. Dei pareri espressi dal Consiglio viene redatto sintetico verbale che riporta gli elementi essenziali che ne hanno determinato la deliberazione. 5. I pareri del Consiglio vengono trasmessi, a cura della segreteria, unitamente al relativo verbale al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle amministrazioni di volta in volta interessate ed ai membri del Consiglio stesso.
Storico versioni

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