Art. 5
Modalità di funzionamento
In vigore dal 8 ago 2001
1. Le sedute del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente o chi ne fa le veci.
2. I pareri del Consiglio sono adottati a maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
3. I pareri del Consiglio sono adottati con voto palese.
4. Dei pareri espressi dal Consiglio viene redatto sintetico verbale che riporta gli elementi essenziali che ne hanno determinato la deliberazione.
5. I pareri del Consiglio vengono trasmessi, a cura della segreteria, unitamente al relativo verbale al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle amministrazioni di volta in volta interessate ed ai membri del Consiglio stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:2001-05-24;302#art-5