Art. 6
Emolumenti
In vigore dal 8 ago 2001
1. Ai membri del Consiglio, ai componenti i gruppi di lavoro, agli esperti di cui al penultimo comma dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 230/1995, ed ai segretari, sarà corrisposto, in quanto spetti, il trattamento economico previsto dalla legge 5 giugno 1967, n. 417; le spese relative faranno carico all'unità previsionale di base 3.1.1.0 - capitolo 6596 dello stato di previsione delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 maggio 2001
Il Ministro: Letta Visto, Il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 301
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:2001-05-24;302#art-6