Capo III

Art. 8

Modalità di determinazione del diritto e termini per il versamento

In vigore dal 17 ott 2001
1. Le camere di commercio provvedono ad inviare entro il 15 maggio di ogni anno a tutti i soggetti iscritti nel registro delle imprese un apposito modulo, contenente i dati del soggetto passivo, la sua posizione nei confronti della camera di commercio, l'ammontare complessivo del diritto dovuto per i soggetti iscritti nelle sezioni speciali, nonché i dati necessari all'autodeterminazione come previsto dai successivi commi 5 e 6, del diritto dovuto dai soggetti iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese. 2. Il diritto dovuto dai contribuenti è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte. 3. Le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese in corso d'anno versano il diritto dovuto al momento dell'iscrizione o dell'annotazione. 4. Le imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese in corso d'anno versano, al momento dell'iscrizione, il diritto minimo previsto per la prima classe di fatturato; saldano l'eventuale maggiore importo dovuto relativo all'anno di iscrizione a norma dei successivi commi 5 e 6. 5. Il diritto dovuto da ciascun contribuente iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese deve essere determinato dal contribuente medesimo applicando le aliquote, previste per ciascuna classe di fatturato e riportate sul modulo di cui al comma 1, al fatturato complessivo del contribuente. 6. Le imprese, iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, che non abbiano formalizzato le scritture contabili al momento del pagamento del diritto, individuano il fatturato e il relativo diritto da versare sulla base delle scritture contabili comunque disponibili relative all'esercizio precedente.
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