Capo IV

Art. 10

Modalità per la presentazione delle richieste di rimborso dei diritti non dovuti

In vigore dal 17 ott 2001
1. Coloro che hanno erroneamente versato diritti non dovuti devono presentare, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data del pagamento, alla competente camera di commercio richiesta di rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, allegando la documentazione necessaria per evidenziare la non sussistenza dell'obbligo di pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto. 2. Le azioni giudiziali finalizzate ad ottenere il rimborso dei diritti non dovuti devono essere presentate all'autorità giudiziaria competente entro il termine previsto dal comma 1. 3. Per le annualità anteriori al 2000 le richieste e le azioni giudiziali devono essere presentate e promosse, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2001.
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