Capo IV
Art. 9
Ammontare del diritto per gli iscritti nelle sezioni speciali, classi di fatturato e aliquote applicabili agli iscritti nella sezione ordinaria, importi dovuti per le unità locali, basi imponibili per gli iscritti nella sezione ordinaria che non redigono il bilancio.
In vigore dal 17 ott 2001
1. Gli importi dei diritti in cifra fissa dovuti dai soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali del registro delle imprese, le classi di fatturato e le aliquote a ciascuna applicabili per i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, oltre ai diritti dovuti dalle imprese che esercitano l'attività anche tramite unità locali sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, da emanarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, per l'anno successivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:2001-05-11;359#art-9