Capo IV

Art. 11

Rapporti con l'Amministrazione finanziaria e riscossione coattiva dei diritti non regolarmente versati

In vigore dal 17 ott 2001
1. L'Agenzia delle entrate comunica alle camere di commercio, tramite Infocamere, le informazioni relative alle singole operazioni di versamento eseguite ai sensi dell', comma 2, nonché il fatturato dei soggetti di cui all'. 2. In base alle informazioni di cui al comma 1, le camere di commercio definiscono il diritto non versato e provvedono alla riscossione coattiva della somma complessivamente dovuta dal contribuente. 3. L'Agenzia delle entrate trasmette alle camere di commercio competenti, tramite Infocamere, le variazioni del fatturato conseguenti alle verifiche fiscali relative ai soggetti di cui all'; sulla base di tali informazioni, le camere di commercio provvedono alla definizione della posizione dell'impresa ed alla riscossione coattiva di quanto da essa dovuto. 4. La fornitura alle camere di commercio delle informazioni previste dai commi 1 e 3 ed il rimborso spese da corrispondere all'Agenzia delle entrate per tale fornitura sono regolati in via convenzionale fra l'Agenzia delle entrate e l'Unioncamere. 5. Le comunicazioni previste dal presente articolo sono effettuate in conformità agli articoli 15 e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11 maggio 2001 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 305
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