Capo II

Art. 3

Soggetti obbligati al pagamento del diritto

In vigore dal 17 ott 2001
1. Sono tenute al pagamento del diritto le imprese che al 1 gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel registro delle imprese istituito in attuazione dell' della legge n. 580/1993 nonché le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese nel corso dell'anno di riferimento. 2. L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno. 3. Nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell'impresa in altra provincia, il diritto è introitato dalla camera di commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1 gennaio o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1 gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento.
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Soggetti obbligati al pagamento del diritto (Art. 3 Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.) — Testo vigente | Portale Normativo