Capo II
Art. 3
Soggetti obbligati al pagamento del diritto
In vigore dal 17 ott 2001
1. Sono tenute al pagamento del diritto le imprese che al 1 gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel registro delle imprese istituito in attuazione dell' della legge n. 580/1993 nonché le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese nel corso dell'anno di riferimento.
2. L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.
3. Nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell'impresa in altra provincia, il diritto è introitato dalla camera di commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1 gennaio o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1 gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:2001-05-11;359#art-3