Capo I

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 17 ott 2001
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, che ha previsto, al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, che le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato percepiscano un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica, iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere; Visto l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in tema di finanziamento delle camere di commercio; Acquisito il parere del Ministero delle finanze; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale; Udito il parere espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 23 aprile 2001; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 507449 del 29 maggio 2001 a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: . Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento il termine: a) "camera di commercio" indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b) "diritto" indica il diritto annuale dovuto alle camere di commercio ai sensi dell'articolo 18, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; c) "registro delle imprese" indica l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, istituito dall' della legge n. 580/1993; d) "sezioni speciali del registro delle imprese" indica le sezioni previste dal comma 4, dell', della legge n. 580/1993; e) "unità locale" indica l'impianto operativo o amministrativo-gestionale, ubicato in luogo diverso da quello della sede, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotato di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi quali, ad esempio, laboratori, officine, stabilimenti, magazzini, depositi, studi professionali, uffici, negozi, filiali, agenzie, centri di formazione, miniere, alberghi, bar, ristoranti, ecc.; f) "fatturato" indica: 1) per gli enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del conto economico, a norma dell' del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, la somma degli interessi attivi e assimilati e delle commissioni attive, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; 2) per i soggetti esercenti imprese di assicurazione tenuti alla redazione del conto economico, a norma dell' del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, la somma dei premi e degli altri proventi tecnici, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; 3) per le società e gli enti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, degli altri ricavi e proventi ordinari e degli interessi attivi e proventi assimilati, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; 4) per gli altri soggetti, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile; g) "TUIR" indica il testo unico delle imposte sui redditi come riportato nel decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche.
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:2001-05-11;359#art-1

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