Titolo II
Art. 4
Individuazioni delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)
In vigore dal 7 apr 2001
1. Le prestazioni di cui all', comma 1, lettera b), sono le seguenti:
a) prestazioni per lavori socialmente utili o di pubblica utilità;
b) indennità di mobilità;
c) indennità di disoccupazione, compresa quella con requisiti ridotti;
d) indennità di cassa integrazione ordinaria e straordinaria;
e) indennità per malattia a maternità.
2. Per le prestazioni per le quali non sia individuabile la data della perdita del diritto, detta data corrisponde, nell'ordine, al 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'evento che ha dato diritto alla prestazione stessa o, qualora detto criterio non sia utilizzabile, a quello per il quale è dovuta la prestazione.
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Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri:decreto:2000-12-21;452#art-4