Titolo II

Art. 4

Individuazioni delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)

In vigore dal 7 apr 2001
1. Le prestazioni di cui all', comma 1, lettera b), sono le seguenti: a) prestazioni per lavori socialmente utili o di pubblica utilità; b) indennità di mobilità; c) indennità di disoccupazione, compresa quella con requisiti ridotti; d) indennità di cassa integrazione ordinaria e straordinaria; e) indennità per malattia a maternità. 2. Per le prestazioni per le quali non sia individuabile la data della perdita del diritto, detta data corrisponde, nell'ordine, al 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'evento che ha dato diritto alla prestazione stessa o, qualora detto criterio non sia utilizzabile, a quello per il quale è dovuta la prestazione.
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