Titolo II
Art. 8
Funzioni dell'INPS
In vigore dal 7 apr 2001
1. L'assegno di cui all' è concesso ed erogato dall'INPS, previo accertamento che il beneficio non sia già stato concesso o erogato per lo stesso evento, entro 120 giorni dalla data di presentazione di regolare domanda corredata della documentazione necessaria. Il termine è sospeso in caso di documentazione insufficiente o inidonea. L'INPS predispone i modelli-tipo di domanda e di dichiarazione sostitutiva, e fornisce ai comuni detti modelli e una scheda informativa da consegnare agli interessati all'atto dell'iscrizione anagrafica dei minori; in detta scheda è contenuta, altresì, l'informativa di cui all' della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successivo modificazioni.
2. L'INPS controlla la veridicità della situazione familiare dichiarata e la sussistenza degli altri requisiti previsti dal presente regolamento. I controlli possono essere effettuati anche a campione.
3. L'INPS provvede, in caso di prestazioni indebitamente erogate, alla revoca del beneficio e al conseguente recupero delle somme non dovute a far data dal momento dell'indebita corresponsione.
4. I dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni dei richiedenti possono essere trattati dall'INPS, in relazione alle finalità di interesse pubblico perseguite per la concessione degli assegni. I dati sono trattati in forma anonima quando il trattamento avviene a fini statistici, di studio, di informazione, di ricerca e di diffusione. L'INPS può comunicare i dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni ad altri soggetti al fine di effettuare le verifiche e i controlli previsti dalle leggi e dai regolamenti, nonché al fine di effettuale i pagamenti.
5. L'INPS può effettuare il trattamento dei dati sensibili, di cui all' della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, che eventualmente pervengano all'Istituto ai sensi del presente regolamento, in particolare in relazione alle domande, alle dichiarazioni e alle certificazioni relative ai soggetti in possesso di carta di soggiorno, ovvero concernenti le situazioni di abbandono, l'esercizio della potestà genitoria, le adozioni e gli affidamenti. Dei dati sensibili possono essere effettuate, in conformità all' del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione. Le operazioni di selezione, elaborazione e comunicazione dei dati sensibili sono consentite solo con l'indicazione scritta dei motivi; l'INPS è tenuto a rendere pubblica con proprio atto la lista dei soggetti ai quali i dati sensibili possono essere comunicati in base alle leggi e ai regolamenti, la diffusione dei dati sensibili può essere effettuata solo in forma anonima per finalità statistiche, di studio, di informazione e di ricerca.
6. A valere sulle risorse previste dall'articolo 49, comma 15, della legge n. 488 del 1999, il Ministro per la solidarietà sociale provvede annualmente al trasferimento delle risorse all'INPS. Ai fini dell'effettuazione del conguaglio, l'INPS presenta, nell'esercizio successivo a quello del pagamento degli assegni le distinte rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli assegni medesimi, sulla base delle risultanze del proprio conto consuntivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri:decreto:2000-12-21;452#art-8