Titolo II
Art. 3
Periodo di contribuzione
In vigore dal 7 apr 2001
1. I tre mesi di cui all', comma 1, devono essere relativi ad attività lavorativa per la quale sia stata versata o, per i lavoratori subordinati, sia comunque dovuta contribuzione di maternità ai sensi delle leggi vigenti. Per i lavori retribuiti a giornata si calcolano 90 giorni di attività lavorativa retribuita; per quelli retribuiti a settimana, si calcolano 13 settimane di attività lavorativa retribuita; per quelli retribuiti ad ore, si applicano i criteri di calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
2. Per le lavoratrici di cui all', comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, tenute al versamento del contributo per la maternità, la tutela previdenziale della maternità di cui all', comma 1, lettera a), del presente regolamento, si considera in corso di godimento qualora all'interessata risultino attribuite le mensilità di contribuzione di cui all', comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1998, n. 171.
3. Ai periodi di attività lavorativa di cui al comma 1 sono equiparati i periodi di attività lavorativa subordinata retribuita dalle pubbliche amministrazioni, nonché i periodi di attività lavorativa subordinata retribuita da altri datori di lavoro non tenuti al versamento di contributi di maternità.
Storico versioni
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Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri:decreto:2000-12-21;452#art-3