Titolo II

Art. 7

Domanda per la concessione dell'assegno

In vigore dal 22 ago 2001
1. La domanda per l'assegno è presentata in carta semplice, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, alla sede dell'INPS competente per il territorio di residenza, dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento. 2. Nei casi previsti dall', comma 1, lettere a) e b), e commi 2 e 3, la domanda è presentata alla sede dell'INPS competente per il territorio di residenza del richiedente, ovvero, ai sensi del medesimo comma 2, della persona deceduta, nel termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento; la domanda può essere presentata anche durante il termine concesso alla madre o alla donna qualora ne sia documentato il decesso ovvero risulti che l'assegno spetti al padre in via esclusiva. 3. Nel caso previsto dall', comma 1, lettera c), la domanda è presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell'adottante. 4. Nella domanda per la concessione dell'assegno, il richiedente è tenuto a dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione: a) i requisiti che danno titolo alla concessione dell'assegno; b) l'eventuale sussistenza, ai sensi degli , comma 4, e 6 del presente regolamento, di altri trattamenti previdenziali o economici di maternità per la nascita, l'affidamento preadottivo o l'adozione; c) l'eventuale presentazione, per lo stesso evento, di domanda per l'assegno di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998. 5. In caso di incapacità di agire, la domanda e la relativa documentazione sono presentate dal legale rappresentante dell'incapace, in nome e per conto di lui.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:presidenza.consiglio.ministri:decreto:2000-12-21;452#art-7

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