Titolo II
Art. 6
Misura dell'assegno
In vigore dal 7 apr 2001
1. L'importo dell'assegno è determinato ai sensi dell'articolo 49, commi 8 e 11, della legge n. 488 del 1999, nella misura corrispondente a quella spettante alla data del parto o, in caso di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica del richiedente.
2. Per la determinazione della quota differenziale, anche nei casi di cui all' del presente regolamento, si sottrae dal beneficio, moltiplicato per il numero dei figli nati o entrati nella famiglia anagrafica a seguito di affidamento preadottivo e di adozione senza affidamento, il trattamento previdenziale o economico di maternità spettanti o percepiti dal richiedente per l'intero periodo di astensione obbligatoria.
3. Quando l'assegno è richiesto in occasione della nascita del figlio, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo al trattamento previdenziale o economico di maternità spettanti o percepito dalla madre anche nel periodo di astensione obbligatoria antecedente alla nascita.
4. Quando l'assegno è richiesto, ai sensi dell', dal coniuge in occasione dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo anche al trattamento previdenziale o economico di maternità spettanti o percepiti dalla donna affidataria o dalla madre adottiva; detto criterio si applica, altresì, alle adozioni di cui all'articolo 44, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 pronunciate nei confronti di più adottanti.
5. Dalla quota spettante ai sensi del presente articolo è detratta la misura dell'assegno eventualmente concesso ai sensi dell'articolo 66 della legge n. 448 del 1998.
Storico versioni
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Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri:decreto:2000-12-21;452#art-6