Art. 7
In vigore dal 8 dic 2000
1. In caso di isolamento e identificazione di salmonella enteritidis o di salmonella typhimurium in uno stabilimento, l'autorità competente provvede ad esperire un'indagine epidemiologica tesa ad individuare gli stabilimenti, gli incubatoi o gli edifici eventualmente collegati epidemiologicamente con l'impianto o edificio infetto, dandone comunicazione, qualora questi non siano situati nel territorio di propria competenza, alle aziende unità sanitarie locali competenti.
2. In caso di isolamento e identificazione di salmonella enteritidis o di salmonella typhimurium da campioni ufficiali gli impianti, gli stabilimenti e gli edifici di cui al medesimo comma 1 sono sottoposti a sequestro cautelativo da parte delle aziende unità sanitarie locali competenti fino a quando le stesse, a seguito delle ulteriori indagini esperite e dalla verifica dei registri o della documentazione di allevamento o di incubazione non abbiano escluso la presenza di salmonella enteritidis e di salmonella typhimurium.
3. L'azienda unità sanitaria locale comunica alla regione, che provvede ad informare il Ministero della sanità, l'avvenuto isolamento di cui al comma 2 nonché le risultanze delle indagini ed i relativi provvedimenti derivanti dall'applicazione del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:2000-09-26;339#art-7