Art. 4

In vigore dal 8 dic 2000
1. Il proprietario o il responsabile dello stabilimento o dell'incubatoio ai fini dell'espletamento dell'autocontrollo previsto dall'allegato III, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497 predispone il relativo piano, da tenere a disposizione del servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente, nel quale deve essere indicato anche il nominativo del veterinario responsabile dell'autocontrollo. 2. Il piano deve contemplare almeno le misure e le modalità minime di espletamento previste dell'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, e indicare il laboratorio in cui sono effettuati gli esami relativi all'autocontrollo per l'isolamento e l'identificazione delle salmonelle. 3. Nel contesto del piano di autocontrollo devono essere indicate le modalità con cui sono rintracciabili tutti gli spostamenti delle uova e degli animali.
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