Art. 1
In vigore dal 8 dic 2000
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, recante norme di attuazione delle direttive 92/117/CEE e 97/22/CE relative alle misure di protezione dalle zoonosi specifiche e alla lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei
prodotti di origine animale, e in particolare l'articolo 11, comma 1;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Mi-nistri;
Acquisito il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 4 aprile 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nel-l'adunanza della sezione consultiva degli atti normativi del 10 luglio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota del 29 agosto 2000, n. 100.1/1860-G/4605;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione delle misure di cui all'allegato III, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, concernente la sorveglianza e il controllo della salmonella nei gruppi di riproduzione di pollame del genere Gallus, specie gallus, con le modalità previste dal presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:2000-09-26;339#art-1