Art. 3
In vigore dal 8 dic 2000
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero della sanità, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i dati relativi agli stabilimenti in cui sono allevati o custoditi almeno 250 volatili del genere Gallus, specie gallus, e agli incubatoi con capacità totale di incubazione al netto delle sezioni di schiusa uguale o superiore a mille uova, ubicati sul territorio di competenza.
2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'attività di programmazione e coordinamento delle aziende unità sanitarie locali controllano:
a) l'attività di verifica delle medesime sull'attuazione dei piani di autocontrollo, previsti dall'allegato III, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, da parte dei proprietari o dei responsabili degli stabilimenti;
b) l'esecuzione dei controlli ufficiali negli stabilimenti di cui alla lettera a).
3. Oltre a quanto previsto al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, sentito il Ministero della sanità, indirizzi per l'attuazione da parte dei servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali dei punti V e V-bis dell'allegato III, sezione I, lettera c, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, con prevalenza applicativa delle misure previste dal punto V-bis del suddetto allegato III.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero della sanità una relazione tecnica sull'andamento del piano di cui all', corredata dei dati e delle informazioni riguardanti le attività di cui al comma 2 e concernenti anche le partite importate dai Paesi terzi e introdotte dai Paesi comunitari con i relativi esiti; devono essere comunicati altresì i casi clinici di salmonellosi riscontrati e ogni altra informazione concernente l'andamento della situazione epidemiologica riguardo alle salmonellosi.
5. Il Ministero della sanità provvede alla valutazione dei risultati e dei flussi informativi del piano di cui all' avvalendosi del Centro di referenza nazionale di epidemiologia, programmazione e informazione veterinaria attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, dell'Istituto superiore di sanità nonché del Centro di referenza nazionale per le salmonellosi.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:2000-09-26;339#art-3