Art. 9

In vigore dal 8 dic 2000
In caso di isolamento e di identificazione da campioni ufficiali di salmonelle diverse dalla salmonella enteritidis e dalla salmonella typhimurium il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale attua quanto disposto ai commi 2, 3 e 4 dell'.
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:2000-09-26;339#art-9

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