Art. 10

In vigore dal 8 dic 2000
1. Ferme restando le vigenti norme in materia, la procedura di cui all' deve essere applicata anche sulle partite di pollame da riproduzione e uova da cova genere Gallus, specie gallus, introdotte da Paesi comunitari e da Paesi terzi. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 settembre 2000 Il Ministro: Veronesi Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2000 Registro n. 2 Sanità, foglio n. 195
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:2000-09-26;339#art-10

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