Art. 8
Intervento nelle diverse forme di finanziamento
In vigore dal 3 ago 2000
1. Il contributo agli interessi di cui all', è riconosciuto:
a) alla banca nazionale o estera per i finanziamenti concessi agli operatori nazionali o alla controparte estera con tasso di riferimento basato su raccolta dei fondi a tasso variabile;
b) alla banca nazionale, per gli smobilizzi di titoli di credito sul mercato interno, a tasso fisso o variabile;
c) all'esportatore o alla banca nazionale intermediaria, per gli smobilizzi di titoli di credito sul mercato estero a tasso fisso;
d) alla banca nazionale intermediaria, per gli smobilizzi di titoli di credito sul mercato estero a tasso variabile.
2. Quanto previsto ai punti b), c) e d) si applica anche agli smobilizzi di crediti assistiti da lettere di credito irrevocabili, da lettere di garanzia irrevocabili e autonome e da lettere di credito "stand-by" irrevocabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2000-04-21;199#art-8