Art. 3

Destinatari del contributo

In vigore dal 3 ago 2000
1. I destinatari dei contributi agli interessi sono: a) gli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero anche per il tramite di banche nazionali; b) le banche, nazionali o estere, che concedano finanziamenti agli operatori nazionali o alla controparte estera; c) gli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali, nonché i committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali.
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urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2000-04-21;199#art-3

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