Art. 4

Forma dell'intervento - Decorrenza

In vigore dal 3 ago 2000
1. L'intervento si esplica nella forma del contributo agli interessi di cui all', a fronte di operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione. Il contributo è concesso a valere sul Fondo di cui all' della legge 28 maggio 1973, n. 295, nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate a tale attività e nel rispetto del criterio cronologico di ricezione delle domande di cui al secondo comma dell'. 2. L'intervento decorre dal momento dell'erogazione del finanziamento semprechè il richiedente abbia trasmesso la necessaria documentazione e la relativa quota di fornitura sia stata eseguita, fatto salvo quanto previsto all', per l'intervento nella fase di approntamento della fornitura.
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