Art. 14

Intervento nella fase di approntamento della fornitura

In vigore dal 3 ago 2000
1. L'intervento per le operazioni di credito all'esportazione può essere esteso anche alla fase di approntamento della fornitura, con decorrenza anteriore alla materiale esportazione, qualora il periodo di approntamento non sia inferiore a sei mesi. Tale intervento ha luogo a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero anche se depositati presso una banca nazionale od estera oppure di idonea documentazione che evidenzi l'impegno ad effettuare pagamenti sulla base della realizzazione della fornitura a termini del contratto di fornitura stesso o della convenzione di credito. 2. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 1, la durata del periodo di approntamento viene calcolata dalla data alla quale risultano sostenuti i primi costi o, se successiva, a partire dalla data di entrata in vigore dei singoli contratti di fornitura sino alla data contrattualmente prevista per il completamento della fornitura. 3. L'intervento decorre dal momento dell'erogazione del finanziamento, semprechè il richiedente abbia trasmesso la necessaria documentazione e la relativa quota di fornitura sia stata approntata. 4. Nell'ipotesi di mancata esecuzione, totale o parziale, della fornitura, trova applicazione la disciplina dettata al riguardo dal successivo .
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