Art. 15
Concorrenza estera e deroghe
In vigore dal 3 ago 2000
1. Qualora gli operatori italiani si trovino in presenza di concorrenza estera, accertabile con idonea documentazione, che pratichi condizioni di credito particolarmente agevolate il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero, nel rispetto delle decisioni e delle direttive comunitarie nonché degli accordi internazionali, può autorizzare la Simest ad allineare, in tutto o in parte, le modalità e le condizioni dell'intervento a quelle praticate dalla concorrenza estera.
2. Sulla base di esigenze di politica economica e finanziaria o con riferimento a particolari operazioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero, nel rispetto delle decisioni e direttive comunitarie nonché degli accordi internazionali, può autorizzare condizioni e modalità diverse da quelle previste dal presente decreto.
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2000-04-21;199#art-15