Art. 10

Tasso di interesse per maggiorazioni

In vigore dal 3 ago 2000
1. Per le operazioni con tasso di riferimento basato su raccolta dei fondi a tasso variabile, le maggiorazioni da corrispondere in caso di ritardato pagamento dei contributi ovvero della differenza negativa di cui all', comma 2, sono calcolate utilizzando il tasso pari alle quotazioni prevalenti sul mercato della valuta nella quale dette somme devono essere corrisposte, rilevato da fonti ufficiali per una durata pari ad un mese, determinato con riferimento al momento in cui le somme stesse sono dovute e aumentato dell'eventuale margine riconosciuto per l'intervento agevolativo; per periodi di maggiorazione superiori al mese, si applica il tasso di pertinenza di ciascun periodo successivo, in regime di capitalizzazione semplice. 2. Per le operazioni di smobilizzo a tasso fisso, le maggiorazioni da corrispondere in caso di ritardato pagamento dei contributi sono calcolate utilizzando il tasso Euribor a un mese determinato con riferimento al momento in cui detti contributi sono dovuti; per periodi di maggiorazione superiori al mese, si applica il tasso di pertinenza di ciascun periodo successivo, in regime di capitalizzazione semplice.
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