Art. 12
Gare internazionali, co-forniture e sub-forniture interventi congiunti con altre agenzie
In vigore dal 3 ago 2000
Gare internazionali, co-forniture e sub-forniture
interventi congiunti con altre agenzie
1. Per le operazioni relative a contratti commerciali conseguenti a gare internazionali ad offerta irrevocabile, il contributo di cui all', può essere determinato sulla base del tasso di interesse a carico del debitore estero riferito al momento dell'offerta irrevocabile, semprechè non inferiore al tasso minimo come definito all', fermo restando per le operazioni di credito acquirente il termine di sei mesi dalla data del contratto commerciale per la stipula della convenzione finanziaria.
2. Per le operazioni relative a contratti commerciali di co-fornitura e di sub-fornitura, il contributo di cui all', può essere determinato sulla base del tasso di interesse a carico del debitore fissato nel contratto commerciale di fornitura all'acquirente estero finale - stipulato dai co-produttori, da uno solo di essi o dall'ente, anche di diritto estero, deputato alla commercializzazione del prodotto in caso di co-fornitura ovvero dal capocommessa in caso di sub-fornitura - semprechè non inferiore al tasso minimo come definito all'.
3. Per le operazioni relative a contratti commerciali accessori a un contratto principale che prevede la partecipazione di più fornitori, anche se ancora da nominare al momento del perfezionamento del contratto medesimo, stipulato con un unico acquirente estero per la realizzazione di un progetto unitario, il contributo di cui all', può essere determinato sulla base del tasso di interesse a carico del debitore fissato nel contratto commerciale principale, semprechè non inferiore al tasso minimo come definito all'.
4. Oltre a quanto previsto dai precedenti secondo e terzo comma, per le operazioni di cui ai medesimi commi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero del commercio con l'estero, nel rispetto delle decisioni e delle direttive comunitarie nonché degli accordi internazionali, può autorizzare la Simest ad allineare, in tutto o in parte, le modalità e le condizioni dell'intervento a quelle praticate da agenzie di credito all'esportazione di altri Paesi negli interventi a sostegno del finanziamento dei contratti di co-fornitura o del contratto stipulato dal capocommessa o del contratto principale.
5. Nel caso di interventi agevolativi effettuati in base ad accordi di cooperazione, preventivamente approvati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stipulati con agenzie di credito all'esportazione di altri Paesi (operazioni congiunte), potranno essere accordate alla quota di fornitura italiana modalità e condizioni di intervento allineate a quelle adottate dall'agenzia di riferimento, di volta in volta responsabile della conduzione dell'intervento congiunto, semprechè in linea con le direttive comunitarie e con gli accordi internazionali.
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2000-04-21;199#art-12