Art. 6

Obblighi di comunicazione

In vigore dal 2 giu 2000
1. I Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità redigono ed inoltrano alla Commissione europea ogni tre anni una relazione concernente l'applicazione del presente decreto con le modalità previste dall' della direttiva 91/692/CEE.
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Obblighi di comunicazione (Art. 6 Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.) — Testo vigente | Portale Normativo