Art. 7
Informazione
In vigore dal 2 giu 2000
1. Le domande di autorizzazione e le relative decisioni della regione o della provincia autonoma competente, nonché il risultato dei controlli previsti dagli allegati 1 e 2 al presente decreto, sono resi accessibili al pubblico alle condizioni e secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.
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