Art. 7

Informazione

In vigore dal 2 giu 2000
1. Le domande di autorizzazione e le relative decisioni della regione o della provincia autonoma competente, nonché il risultato dei controlli previsti dagli allegati 1 e 2 al presente decreto, sono resi accessibili al pubblico alle condizioni e secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.
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Informazione (Art. 7 Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.) — Testo vigente | Portale Normativo