Art. 4

Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi

In vigore dal 2 giu 2000
Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi 1. Le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio degli impianti di incenerimento sono rilasciate dalla regione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426. 2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate soltanto se dalla domanda risulta che la progettazione, l'attrezzatura e la gestione dell'impianto di incenerimento prevedono l'adozione di adeguate misure preventive contro l'inquinamento ambientale e che siano quindi osservati i requisiti di cui all'allegato 1. 3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono inoltre indicare esplicitamente la capacità nominale dell'impianto di incenerimento nonché i tipi e le quantità di rifiuti pericolosi che possono essere trattati nell'impianto di incenerimento.
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Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi (Art. 4 Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.) — Testo vigente | Portale Normativo