Art. 1
Finalità e campo di applicazione
In vigore dal 2 giu 2000
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
e
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l';
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed in particolare l', comma 2, e l'articolo 11;
Visto l', comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l', comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la direttiva 94/67/CE sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione ed in particolare l' e l'allegato 2, paragrafo 5, relativo agli inceneritori di rifiuti;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996, sulla disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, pubblicato nel supplemento ordinario n. 48/L alla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1997, sull'attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia ambientale;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 19 novembre 1997, n. 503, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1998, recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi nonché di taluni rifiuti sanitari;
Vista la direttiva 91/692/CEE concernente la standardizzazione e razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Vista la direttiva 96/61/CE, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
Sentita la commissione di cui all', comma 10, del citato decreto del Ministero dell'ambiente del 12 luglio 1990;
Visti gli atti di concerto espressi dal Ministero della sanità e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente con note prot. n. 100.1/1827-G/7095 in data 2 dicembre 1999 e prot. n. 13310 F3C-23 in data 24 gennaio 2000;
Previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 21 ottobre 1999;
Considerato che per assicurare un elevato livello di protezione ambientale, i valori limite di emissione previsti nel presente decreto devono essere considerati una condizione necessaria ma non sufficiente a garantire il rispetto dei requisiti fissati dalla direttiva 96/61/CE circa l'uso delle migliori tecniche disponibili, e può essere, pertanto, necessario stabilire limiti di emissione più severi, valori limite di emissione relativi ad altre componenti ambientali e altre condizioni opportune, tenendo conto della specificità delle singole categorie di impianti;
Udito il parere del consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 22 novembre 1999 e del 7 febbraio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota prot. n. UL/2000/4004 del 25 febbraio 2000;
Adotta
il seguente regolamento:
Finalità e campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento dei rifiuti pericolosi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne risultino, in attuazione della direttiva 94/67/CE ed ai sensi dell', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426. A tal fine disciplina:
a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi;
b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi;
c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi, con particolare riferimento alle esigenze di ridurre i rischi connessi all'inquinamento derivante dai rifiuti pericolosi, di diminuire la quantità ed il volume dei rifiuti prodotti, di produrre rifiuti che possono essere recuperati o eliminati in maniera sicura e di assicurare una protezione integrata dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento dei rifiuti pericolosi;
d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento di rifiuti preesistenti alle disposizioni del presente decreto.
2. Sono fatte salve le altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e della salute, in particolare le norme sulla gestione dei rifiuti e sulla sicurezza dei lavoratori degli impianti di incenerimento.
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