Art. 6 · Obblighi di comunicazione

Art. 6

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Obblighi di comunicazione

In vigore dal 2 giu 2000
1. I Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità redigono ed inoltrano alla Commissione europea ogni tre anni una relazione concernente l'applicazione del presente decreto con le modalità previste dall' della direttiva 91/692/CEE.
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