Art. 6

Pubblico registro

In vigore dal 14 apr 2000
1. Presso l'Autorità è tenuto un pubblico registro delle licenze individuali rilasciate ai sensi del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.comunicazioni:decreto:2000-02-04;73#art-6

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo