Art. 6

Pubblico registro

In vigore dal 14 apr 2000
1. Presso l'Autorità è tenuto un pubblico registro delle licenze individuali rilasciate ai sensi del presente regolamento.
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Pubblico registro (Art. 6 Regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale.) — Testo vigente | Portale Normativo