Art. 5

Contributi

In vigore dal 13 apr 2006
1. La licenza individuale, nonché le richieste di modifica, di estensione, di riduzione o di variazione di qualsiasi natura, sono assoggettate al pagamento di contributi finalizzati alla copertura dei costi amministrativi sostenuti dall'Autorità: a) per l'istruttoria della pratica; b) per le verifiche ed i controlli della gestione del servizio e del mantenimento delle relative condizioni. 2. I contributi di cui al comma 1 sono fissati ad anno, compreso quello di decorrenza della licenza individuale, e sono versati entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo quanto previsto per l'avvio dell'attività; copia dell'attestato di avvenuto pagamento è inviata all'Autorità. 3. Con il decreto di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 261/1999, sono stabiliti: a) la misura dei contributi e l'aggiornamento degli stessi; b) le modalità di pagamento ed i relativi termini con riferimento all'avvio dell'attività ed all'attività medesima a regime; c) la procedura da utilizzare in caso di mancato pagamento. 4. Nei casi di sospensione, revoca e decadenza della licenza individuale, i contributi versati rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.

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urn:nir:ministero.comunicazioni:decreto:2000-02-04;73#art-5

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