Art. 4
Obblighi di servizio universale
In vigore dal 14 apr 2000
1. L'Autorità di regolamentazione, ove ne ravvisi la necessità, può disporre, ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, obblighi di servizio universale al momento del rilascio della licenza individuale, valutando la possibilità di concedere una riduzione della misura della contribuzione al fondo di compensazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 261 del 1999.
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