Art. 3

Obblighi connessi alla licenza individuale

In vigore dal 13 apr 2006
1. Il titolare di una licenza individuale di cui all' è tenuto: a) ad osservare le esigenze essenziali indicate nell', comma 2, lettera u), del decreto legislativo n. 261 del 1999; b) a contribuire al finanziamento del costo di fornitura del servizio universale sulla base dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 261 del 1999; c) ad adottare un sistema di contabilità separata, in linea con le norme in materia di bilancio d'impresa ai sensi della normativa vigente, che distingua i ricavi del servizio reso in base alla licenza individuale dai ricavi ottenuti per effetto delle altre attività non soggette a licenza; d) ad adottare la carta della qualità dei servizi di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999, nella quale sono fornite informazioni circa le caratteristiche del servizio offerto con specifico riguardo alle condizioni generali di accesso, ai prezzi, al livello di qualità, alle procedure di reclamo; e) ad istituire le procedure di reclamo di cui alla lettera d), prevedendo un sistema di rimborso o compensazione per i disservizi; f) a rendere disponibile agli utenti la carta della qualità dei servizi, e a trasmetterla all'Autorità all'atto della presentazione della domanda di licenza e successivamente in caso di aggiornamenti; g) a pubblicare e trasmettere all'Autorità, con periodicità annuale, le informazioni relative al numero di reclami ed alle modalità con cui sono stati gestiti; h) ad effettuare il versamento dei contributi riguardanti l'istruttoria e l'attività di verifica e controllo, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999; i) a non impiegare personale che risulti condannato a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi o sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione; l) a comunicare all'Autorità ogni eventuale modifica, estensione, riduzione degli elementi della licenza, ai sensi dell', comma 7, del presente regolamento nonché ogni altra variazione; m) a fornire, su richiesta dell'Autorità, informazioni sull'attività svolta, per gli studi del settore di competenza dell'Autorità medesima.

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urn:nir:ministero.comunicazioni:decreto:2000-02-04;73#art-3

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Obblighi connessi alla licenza individuale (Art. 3 Regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale.) — Testo vigente | Portale Normativo