Art. 9

Disposizione transitoria

In vigore dal 14 apr 2000
1. Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, offra al pubblico i servizi di cui all', comma 4, deve, entro sessanta giorni dalla data anzidetta, presentare la domanda di licenza individuale di cui all': in attesa del rilascio della licenza nei termini previsti dall', comma 2, è consentita la prosecuzione dell'attività. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 febbraio 2000 Il Ministro: Cardinale Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 2000 Registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 125
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