Art. 4

Disciplina dell'esercizio del gioco

In vigore dal 8 mar 2000
1. Il Bingo consiste nella estrazione di 90 numeri dall'1 al 90, ambedue inclusi, avendo i giocatori come unità di gioco una o più cartelle su cui sono stampati quindici numeri diversi, distribuiti su tre file orizzontali di cinque numeri ciascuna e su nove colonne verticali, ciascuna comprendente i numeri della stessa decina, su ognuna delle quali possono essere uno, due o tre numeri, senza che vi sia mai una colonna senza numero. 2. Le combinazioni vincenti sono: a) la cinquina che si realizza quando, durante una partita, per la prima volta sono estratti tutti e cinque i numeri che formano una fila orizzontale di una delle cartelle; b) il bingo che si realizza quando, durante una partita, per la prima volta, sono estratti tutti e quindici i numeri di una cartella. 3. Con decreto del Ministero delle finanze è approvata la disciplina relativa alle modalità e agli elementi del gioco, alla stampa, alla distribuzione, alla vendita e all'uso delle cartelle, alle apparecchiature per l'estrazione delle palline, alle caratteristiche e all'uso delle palline, al prezzo di vendita delle cartelle, ai premi e alla loro corresponsione, alle regole di svolgimento delle partite, ai rimborsi, alla tenuta del libro dei verbali delle partite di gioco e ad ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco.
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Disciplina dell'esercizio del gioco (Art. 4 Regolamento recante norme per l'istituzione del gioco "Bingo" ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.) — Testo vigente | Portale Normativo