Art. 2

Concessione per la gestione del gioco

In vigore dal 8 mar 2000
1. Il Ministero delle finanze attribuisce, nel numero di volta in volta stabilito su direttiva del Ministro, in base al risultato delle gare espletate secondo la normativa comunitaria dall'affidatario del controllo centralizzato del gioco, le concessioni per la gestione del gioco del "Bingo" in apposite sale a persone fisiche o società con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria, sulla base dei seguenti criteri: a) trasparenza dell'assetto proprietario ed efficienza della gestione delle singole sale di effettuazione del gioco; b) razionale e bilanciata distribuzione sul territorio, secondo parametri programmati e controllabili, della rete di sale destinate alla effettuazione del gioco; c) garanzia della libertà di concorrenza e di mercato mediante la previsione di parametri volti ad impedire l'abuso di posizioni dominanti, tenendo anche conto del numero delle concessioni attribuite a ciascuna persona fisica o società e del volume di gioco raccoglibile da ciascun concessionario; d) adozione da parte dei concessionari e da parte del gestore, per lo svolgimento e la gestione del gioco, di strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministero delle finanze al fine di assicurarne la compatibilità con il sistema informativo di controllo centralizzato; e) le concessioni hanno la durata di sei anni e sono rinnovabili per una sola volta. 2. Con decreto del Ministero delle finanze sono approvate le convenzioni-tipo che accedono alle concessioni. 3. Il trasferimento della concessione è consentito previo assenso del Ministero delle finanze a soggetti in possesso dei requisiti stabiliti per il rilascio della stessa. 4. Se il concessionario è costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo o in accomandita semplice. È escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni o quote. Le imprese comunicano al Ministero delle finanze l'elenco dei soci titolari, con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute e gli eventuali trasferimenti di titolarità. La società per azioni deve altrimenti essere quotata in borsa. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma comporta la decadenza dalla concessione.
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Concessione per la gestione del gioco (Art. 2 Regolamento recante norme per l'istituzione del gioco "Bingo" ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.) — Testo vigente | Portale Normativo