Art. 3
Decadenza e revoca delle concessioni
In vigore dal 8 mar 2000
1. Il Ministero delle finanze dichiara la decadenza dalla concessione quando vengano meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al presente regolamento e al relativo bando di gara. La concessione è inoltre revocata:
a) in caso di interruzione dell'attività per cause non dipendenti da forza maggiore;
b) quando nello svolgimento dell'attività sono commesse violazioni delle disposizioni del presente regolamento;
c) quando vengono accertati gravi irregolarità amministrative o il mancato rispetto degli obblighi fiscali.
2. Il decreto di decadenza o di revoca è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il concessionario nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di decadenza o di revoca non può concorrere, nè direttamente nè per interposta persona, nè per il tramite di società, nei tre anni successivi alla attribuzione di nuove concessioni.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli amministratori e ai soci che esercitano il controllo della società già concessionaria, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
Storico versioni
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